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TQRIF: cosa succede dal 31 marzo

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Il TQRIF, approvato da ARERA con la delibera 15/2022/R/rif, prevede un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, minimi ed omogenei per tutte le gestioni del Paese, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati a seconda del livello qualitativo effettivo di partenza definito in base alle prestazioni previste nei Contratti di servizio e/o nelle Carte della Qualità vigenti.

Cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Dal 1 gennaio 2023 il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di ARERA prescrive degli obblighi per tutti, anche per i soggetti in Schema 1. In particolare, per quanto riguarda le banche dati utenze, il contact center Numero Verde e la app al cittadino.

Per quanto riguarda i soggetti in Schema 2, 3 e 4, dal 1 gennaio 2023 il TQRIF prescrive degli obblighi che riguardano le banche dati utenze, le determinazioni di tutti i layer preventivi del servizio (GIS e Pianificazione), il contact center e Numero Verde, l’applicazione mobile e portali di interazione tra Utenza e Gestore, il planning e gestione operations servizi, la misurazione puntuale dei servizi erogati, SLA preventivi e consuntivi con alert, KPI servizi di qualità contrattuale e tecnica, il Registro Elettronico prestazioni e la Conservazione Elettronica.

Dal 2024, comunicazioni ad ARERA al 31 marzo di ogni anno

Come indica l’articolo 58 dell’Allegato A alla deliberazione TQRIF, entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore è tenuto a comunicare all’Autorità e all’Ente territorialmente competente il numero totale di utenze al 31 dicembre dell’anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati relativi all’anno precedente registrati ai sensi dell’Articolo 56 dello stesso Allegato A.

L’Autorità e l’Ente territorialmente competente possono utilizzare le informazioni ed i dati per controlli, anche a campione, per accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel TQRIF, per la pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati, nonché del posizionamento delle gestioni nell’ambito della matrice degli schemi regolatori di cui all’Articolo 3 dell’Allegato A.

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