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Obblighi di monitoraggio, tenuta dei registri e comunicazione per gli Impianti: il Titolo VII della delibera 387 di ARERA

Obblighi di monitoraggio, tenuta dei registri e comunicazione per gli Impianti il Titolo VII della delibera 387 di ARERA_immagine
 
Dal 1° gennaio 2024, i gestori degli impianti dovranno rispettare alcuni obblighi di monitoraggio e comunicazione all’Autorità e all’Ente territorialmente competente.
L’ETC dovrà trasmettere ad ARERA ogni anno e con riferimento ai valori dell’anno precedente, i dati inerenti agli indicatori (definiti al Titolo II) rilevati e comunicati separatamente per ogni ambito tariffario: per rendere possibile questa comunicazione, il gestore della raccolta e trasporto dovrà trasmettere all’ETC i dati necessari al calcolo degli indicatori
I gestori degli impianti di trattamento dovranno trasmettere ad ARERA i dati inerenti agli indicatori di cui al Titolo III, al Titolo IV, al Titolo V, ciascuno per le parti di competenza, rilevati e comunicati separatamente per ogni impianto.
L’Autorità potrà utilizzare le informazioni ed i dati precedentemente descritti per controlli, anche a campione, “per accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento”, nonché per la pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati.

Gli obblighi di registrazione

L’Allegato A descrive inoltre gli obblighi di registrazione: questo significa che sia il gestore della raccolta e trasporto che il gestore dell’impianto di trattamento dovranno predisporre un registro, disponibile su piattaforma informatica, per censire le informazioni e i dati relativi agli indicatori di sua competenza.


L’obbligo di registrazione riguarda quindi: